STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA ETS
(approvato con delibera dell’assemblea del 29 marzo 2018)
ART. 1) COSTITUZIONE E SEDE
Su iniziativa dei Sigg.ri Dario EGIDI, Jolanda NOLI e Guido SIVIERO è costituita l’Associazione Culturale Fotografia ETS (Ente del Terzo Settore), senza fini di lucro ed apolitica, regolata dallo statuto e dal codice civile.
L’associazione ha sede legale nel comune di Torino e durata illimitata.
ART. 2) SCOPO E ATTIVITA’
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare attenzione all’attività fotografica;
- diffusione dell’uso della fotografia e della videografia come strumento di comunicazione ed espressione, attraverso la pubblicazione in tutte le forme anche on line;
- valorizzazione del significato documentale della fotografia e della videografia, della gestione degli archivi, sia su supporti materiali che on line;
- diffusione della conoscenza e dell’utilizzo dei servizi inerenti l’accesso alla documentazione fotografica ed ai relativi archivi, nonché, dell’utilizzo dei contenuti;
- divulgazione della normativa in materia di diritto d’autore e dell’immagine;
- promozione dell’immagine professionale e autoriale dei fotografi e videografi attraverso qualunque canale di comunicazione pubblicistica;
- formazione extra-scolastica, con specifica attenzione alla fotografia e videografia, finalizzata, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, alla formazione tecnica e culturale anche mediante l’organizzazione e la realizzazione di eventi ed iniziative, quali: corsi, concorsi, workshop, mostre, incontri, letture, confronti, anche su reti telematiche, ecc...;
- promozione della collaborazione tra fotografi e/o tra videografici in genere, anche mediante lo scambio di attrezzature, materiale e servizi;
- promozione della condivisione delle informazioni tra fotografi e/o tra videografici mediante la creazione di reti, anche di tipo informatico, per lo scambio dei dati;
- ogni altra attività collegata e/o, comunque, in qualche modo connessa e/o accessoria alla promozione, diffusione e valorizzazione della cultura fotografica e videografica.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti di legge.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il Consiglio Direttivo ha l’onere, quando se ne presenti la necessità, di deliberare in merito alla Custodia dei beni mobili ed immobili costituenti patrimonio dell’Associazione, individuando la persona del Custode e le modalità di custodia
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo, quindi, di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura resasi necessaria per la costituzione e per l’avvio.
Il Consiglio Direttivo annualmente o con cadenze anche diverse ed inferiori all’anno, pianifica e determina le attività dell’associazione ed i fondi necessari per la realizzazione dei progetti di volta in volta deliberati, nonché, le modalità per il recepimento di questi ultimi.
La quota associativa è fissata in € 10,00.
Il Consiglio direttivo provvederà a verificare, di anno in anno, l’adeguatezza del detto importo ai fini associativi e sociali.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla associazione medesima, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
E’ vietata qualsiasi forma di subentro nella posizione di associato.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di tutte le entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, esclusivamente per il perseguimento dello scopo sociale e, comunque, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e/o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 4) ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze.
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati, tutti con uguali diritti e obblighi e tutti, indistintamente, tenuti al versamento della quota associativa nella misura indicata al precedente articolo:
- fondatori: coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno fondato l'associazione o che per particolare dedizione all'associazione sono stati nominati tali;
- ordinari: coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi dell’associazione ed intendono contribuire al loro perseguimento
- onorari: coloro, persone fisiche o giuridiche, che grazie alla loro immagine e referenza valorizzano l’immagine e le referenze dell’associazione stessa;
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare all’assemblea.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione propone e l'impegno ad approvare e conservare statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.
In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitarne la motivazione.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento manifestare la propria volontà di recesso. Il recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne ha notizia.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo da comunicare all’interessato con lettera inoltrata a mezzo posta raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
L'esclusione ha effetto immediato.
ART. 5) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l’Assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
ART. 6) ASSEMBLEA
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 30 marzo di ogni anno.
Essa inoltre :
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
L’assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 associati o anche da uno solo dei consiglieri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno stabilito per la prima, da comunicarsi agli associati almeno cinque giorni prima dell’adunanza con raccomandata, e-mail, telegramma o fax.
In caso di mancato rispetto delle suddette formalità, l’Assemblea si considera validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati con diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ⅔ o ⅗ (a seconda che il Consiglio direttivo sia composto da 3 o da 5 membri), dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno ⅔ o ⅗ (a seconda che il Consiglio direttivo sia composto da 3 o da 5 membri), dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che risultino iscritti da almeno novanta giorni sul libro degli aderenti all’associazione. Ciascuno ha un solo voto.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo. Quando questi non sia presente l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, se anche questi non sia presente da uno dei presenti eletti dalla stessa Assemblea.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, eletti dall’Assemblea. Due o tre, a seconda che la composizione del Consiglio Direttivo sia fissata, rispettivamente in 3 o 5 membri, devono sempre essere scelti tra i soci fondatori o, se non più presenti nella compagine associativa, tra i consiglieri uscenti e previo parere vincolante anche dell’unico fondatore laddove ancora facente parte della compagine associativa.
Dura in carica 3 anni e i componenti sono rieleggibili.
I Consiglieri non hanno, di principio, diritto a compensi; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione nell’esercizio delle loro mansioni, salvo diversa delibera dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione non riservati all’Assemblea dal presente Statuto.
Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze al Presidente e/o ad altri suoi membri, e/o a terzi determinandone i poteri e le mansioni .
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma almeno una volta l’anno o su richiesta anche di uno solo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi o consegnarsi a mano almeno tre giorni prima dell’adunanza, anche a mezzo posta elettronica certificata, fax, telefono o telegramma e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima dell’adunanza medesima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica 3 anni e possono essere confermati al termine del mandato anche più volte.
Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente, rappresentano l’associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal Consigliere più anziano per iscrizione.
ART. 8) IL PRESIDENTE
Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 9) IL VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ART. 10) VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
ART. 11) LAVORATORI
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I lavoratori dell’associazione hanno, quindi, diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, l’eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.
ART. 12) SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Il singolo associato può cessare di far parte dell’associazione in caso di morte dello stesso, per recesso o esclusione.
Se un associato muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra lo stesso e l’associazione. E’ vietato qualunque subingresso automatico nell’associazione da parte degli eredi del defunto.
Se per qualsiasi causa l’associato non intende più far parte dell’associazione, può esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento del singolo rapporto associativo può avvenire anche a seguito di esclusione dell’associato dalla associazione.
L’esclusione opera di diritto in caso di fallimento dell’associato. Negli altri casi è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata a discrezione del Consiglio Direttivo ogni qual volta ricorrano motivi gravi o ragioni di opportunità.
L’associato che per qualunque motivo cessi di far parte dell’associazione non può pretendere la restituzione di beni eventualmente conferiti in godimento finché dura l’associazione, salvo che non sia stato diversamente pattuito o che venga diversamente deliberato.
ART. 13) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.
ART. 14) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
ART. 15) AVANZI DI GESTIONE
E’ vietata qualunque forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale agli associati durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
ART. 16) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del Tribunale di Torino.
ART. 17) LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia.